IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Vista  la  legge  26   ottobre   1995,   n.   447   "legge   quadro
sull'inquinamento acustico", e, in particolare, l'articolo  3,  comma
1, lettera h), come modificato dall'articolo 4, comma 4, della  legge
9 dicembre 1998, n. 426,  il  quale  prevede  che,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente, di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita',  sono
determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi  di
intrattenimento  danzante  e  di  pubblico  spettacolo,  nonche'  nei
pubblici esercizi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del  6
ottobre 1997, recante "Determinazione dei  requisiti  delle  sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  296  del  20
dicembre 1997, recante "Proroga  dei  termini  per  l'acquisizione  e
l'installazione delle apparecchiature di  controllo  e  registrazione
nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico  spettacolo,  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre
1997"; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  16  marzo   1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998,  recante
"Tecniche  di  rilevamento   e   di   misurazione   dell'inquinamento
acustico"; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della sanita'; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera h),  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  determina  i
requisiti acustici delle  sorgenti  sonore  nei  luoghi  di  pubblico
spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli  privati
in possesso della prescritta  autorizzazione,  nonche'  nei  pubblici
esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione  e
di diffusione  sonora,  in  qualsiasi  ambiente  sia  al  chiuso  che
all'aperto. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento non si  applicano  alle
manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili  che  prevedono
l'uso di macchine o di  impianti  rumorosi,  autorizzate  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g)  e  dall'art.
6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995. 
 
    

          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti      del  Presidente  della
          Repubblica  e  sulle    pubblicazioni  ufficiali      della
          Repubblica    italiana,  approvato con D.P.R. 28   dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge   alle quali e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e    l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere e) ed h),  della
          legge   26   ottobre   1995,   n.   447    (Legge    quadro
          sull'inquinamento acustico), come modificato  dall'art.  4,
          comma 4, della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  e'  il
          seguente: 
             "1. Sono di competenza dello Stato: 
              (omissis); 
            e) la determinazione,  fermo  restando  il  rispetto  dei
          valori determinati ai sensi della lettera a),  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della
          sanita'  e,  secondo  le  rispettive  competenze,  con   il
          Ministro   dei   lavori   pubblici,   con    il    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il
          Ministro dei trasporti e della navigazione,  dei  requisiti
          acustici delle sorgenti sonore  e  dei  requisiti  acustici
          passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo  di
          ridurre l'esposizione umana al rumore. Per  quanto  attiene
          ai rumori originati  dai  veicoli  a  motore  definiti  dal
          titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
          e successive modificazioni, restano salve la  competenza  e
          la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello 
          stesso decreto legislativo; 
              (omissis); 
            h) la determinazione,  con  le  procedure  previste  alla
          lettera e), dei requisiti acustici  delle  sorgenti  sonore
          nei luoghi di intrattenimento danzante o di 
          pubblico spettacolo, e nei pubblici esercizi". 
            - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
           Note all'art. 1: 
            - Per il testo dell'art. 3, comma 1,  lettera  h),  della
          legge 26 ottobre 1995, n. 447,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
            - Il testo degli articoli 4, comma 1, lettera  g),  e  6,
          comma 1, lettera h), della citata legge 26 ottobre 
          1995, n. 447, e' il seguente: 
            "1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di
          entrata in vigore della  presente  legge,  definiscono  con
          legge: 
              (omissis); 
            g) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali
          per  lo  svolgimento   di   attivita'   temporanee   e   di
          manifestazioni in  luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico
          qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti
          rumorosi;". 
            "1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi 
          statali e regionali e i rispettivi statuti: 
              (omissis); 
            h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite  di
          cui all'art. 2, comma 3, per lo  svolgimento  di  attivita'
          temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico  o  aperto
          al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo  ovvero
          mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune
          stesso.".